INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
PEDICA. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
nel ormai lontano 1934 con il Regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio fu istituito il Tribunale dei minori, così apportando una profonda trasformazione del sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile;
fu concepito come tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti di varie discipline: si trattava, all’epoca, sicuramente di un’idea innovativa;
attualmente invece ci troviamo di fronte ad una società mutata in modo radicale e caratterizzata da una serie di complesse problematiche che richiedono una revisione normativa radicale della materia: sono ormai, infatti, moltissimi i bambini nati fuori dal matrimonio e contesi dai genitori, nonché i minori figli di genitori ormai separati e/o divorziati;
in base all’attuale normativa, mentre le vicende relative alle separazioni e ai divorzi dei coniugi e le connesse questione relative all’affidamento e al mantenimento della prole sono attribuite al Tribunale ordinario, le controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio sono affidate al Tribunale dei minori;
in proposito è a tutti noto come la procedura dinnanzi al Tribunale ordinario differisca da quella dinnanzi il Tribunale dei minorenni. La prima, infatti, dove le parti possono esprimersi e proporre perizie, si caratterizza per la presenza di un contradditorio idoneo alla miglior risoluzione della controversia,nella seconda, ex adverso, essendo prevista la presenza degli esperti, spesso non si fanno perizie e ci si limita ad acquisire i rapporti dei servizi sociali;
in particolare è evidente come sia erroneo e allarmante considerare come “oro colato” l’operato di assistenti ed educatori sociali, poiché si attribuisce a tali persone, molte volte giovani e quindi prive di esperienza e di adeguata professionalità, l’infallibilità;
è poi altrettanto noto come il procedimento minorile sia governato dal principio della camera di consiglio, composta da due giudici togati e da due giudici onorari, laureati in psicologia o in discipline affini con evidente violazione dei diritti della difesa e del contradditorio costituzionalmente garantiti;
oltre all’evidente incostituzionalità del procedimento minorile il fallimento del Tribunale dei minori è altresì confermato dalle molteplici protese e denunce messe in atto dalla collettività e dalle numerose associazioni a tutela della famiglia;
ad avviso dell’interrogante così come impostata l’attuale procedura della camera di consiglio seguita oggi dal tribunale minorile sembra ledere i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, di cui rispettivamente agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;
considerato che:
in proposito risulta all'interrogante che in diverse regioni d'Italia siano stati e continuino ad essere denunciati, anche a mezzo stampa, possibili vizi di forma procedurali e/o metodologici alla base delle decisioni del Tribunale dei minori in provvedimenti di allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, o da un genitore, per affidarlo ai servizi sociali;
oltre alla presunta “facilità” con cui alcuni Tribunali dei minori optano per la collocazione del minore presso le case famiglia è fortemente discussa anche la bontà del trattamento che i bambini ricevono all’interno di queste strutture;
in particolare sono stati segnalati all'interrogante diversi casi nei quali alcuni consulenti tecnici del Tribunale o dei periti di parte hanno prodotto perizie, aspramente criticate dai genitori interessati, che hanno poi determinato l’allontanamento del minore dalla famiglia;
secondo quanto riferito all’interrogante sono inoltre molti i casi in cui i bambini collocati presso le case famiglia mostrano gravi problemi di adattamento e malessere, nonchè denunciano maltrattamenti, soprusi e prepotenze anche da parte degli altri minori. Proprio a causa di questo malessere spesso i bambini durante l’incontro al’interno dell’istituto con il genitore manifestano continuamente il forte, e in alcuni casi disperato, desiderio di tornare a casa;
considerato che:
sono numerose le manifestazioni su questo grave problema che affligge il nostro Paese nelle quali viene denunciato come psicologi, psichiatri e assistenti sociali abbiano, di fatto, il potere di allontanare i bambini dalle famiglie e come nel sistema attuale, il giudice abbia la possibilità di togliere i bambini alla famiglia sulla base di una relazione o perizia dei servizi sociali, che spesso riporta dei punti di vista e/o non è supportata da prove oggettive e fattuali;
considerato che:
il diritto del bambino al rapporto parentale con la propria famiglia, in particolare con i genitori, i fratelli e i nonni, costituisce un diritto inviolabile dello stesso tutelato non solo dalla Carta Costituzionale, ma anche da numerose fonti europee e internazionali;
con legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, stipulata a New York dai Paesi aderenti all'ONU il 20 novembre 1989;
la predetta Convenzione, all'articolo 3, comma 1, recita: "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";
rilevato che:
si tratta di un fenomeno preoccupante che se nel passato rimaneva più facilmente nascosto, oggi, anche grazie alle tecnologie informatiche e all’evoluzione dei sistemi di comunicazione, emerge in modo crescente;
secondo quanto riferito all’interrogante a seguito dell’allontanamento dal proprio figlio in non pochi casi il genitore, dopo aver denunciato il malfunzionamento del Tribunale dei Minori e dei Servizi di assistenza sociale quale causa della sua disastrosa situazione familiare, si è addirittura spinto a commettere reati o comunque gesti folli in preda alla disperazione;
la tutela del minore e del suo rapporto con la famiglia, in primis con i genitori, deve essere considerata nell’ordinamento un’esigenza di primaria importanza e che la scelta di allontanare il bambino dal contesto familiare deve essere considerata come extrema ratio, alla quale ricorrere quando non vi sono più altre alternative percorribili. È quindi necessario che l’allontanamento del minore dalla propria famiglia avvenga solo sulla base di fatti gravi e accertati;
le numerose denunce sopradescritte sono quantomeno il sintomo di un erroneo funzionamento del sistema italiano in relazione alle procedure da adottare per addivenire alle pronunce di allontanamento del minore dalla famiglia o da uno dei genitori, nonché dell’inidoneità della case famiglia ad accogliere in modo efficace ed efficiente i minori e non possono, data la delicatezza e l’importanza degli interessi in gioco, essere sottovalutate;
ad avviso dell’interrogante la situazione appare alquanto critica e tale da far ritenere opportuno, da un lato, l’istituzione di un’apposita commissione d’inchiesta volta a verificare la veridicità della situazione narrata in premessa, dall’altro, laddove l’istituenda commissione riscontrasse le anomalie denunciate, una revisione legislativa della materia, in particolare optando per la soppressione dei tribunali dei minori - il cui fallimento sembra ormai inequivocabile - e la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i Tribunali ordinari, così assicurando ai minori un procedimento più garantista e idoneo alla loro massima tutela;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se il Ministro in indirizzo, data la rilevanza degli beni coinvolti e l’alto numero delle denunce e manifestazioni di protesta, non ritenga opportuno predisporre una commissione d’inchiesta al fine di verificare la bontà non solo del comportamento degli operatori tutti, ma anche del sistema in quanto tale;
se e quali misure, anche all’esito della predetta commissione d’inchiesta, il Ministro, nell’ambito delle proprie competenze, intenda adottare a tutela dei minori e del buon funzionamento del sistema, anche optando per una revisione urgente della normativa in questione che tenga conto, tra l’altro, della realtà ormai mutata, del fallimento dei Tribunali dei minori e dell’importanza della tutela dei minori.
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