SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei Senatore
Pedica
Disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari
e disposizioni per la soppressione dei tribunali per i minorenni
Relazione illustrativa
Onorevoli Colleghi! – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di rispondere alle numerose istanze dei cittadini che, ormai troppo spesso, lamentano il malfunzionamento e il conseguente fallimento del Tribunale dei minori.
Come noto il Tribunale dei minori fu istituito nell’ormai lontano 1934 con il Regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio.
All’epoca venne apportata una profonda trasformazione del sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile.
Fu concepito come tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti di varie discipline. Si trattava sicuramente di un’idea innovativa.
Attualmente invece ci troviamo di fronte ad una società mutata in modo radicale e caratterizzata da una serie di complesse problematiche che richiedono una revisione normativa della materia.
La crisi della famiglia, quale cellula fondamentale della società e luogo privilegiato di formazione e sviluppo della personalità di ogni suo componente e in particolar modo dei minori, è forte e non deve essere sottovalutata.
Sono infatti moltissimi i bambini nati fuori dal matrimonio e contesi dai genitori, nonché i minori figli di genitori ormai separati e/o divorziati.
In base all’attuale normativa mentre le vicende relative alle separazioni e ai divorzi dei coniugi e le connesse questione relative all’affidamento e al mantenimento della prole sono attribuite al Tribunale ordinario, le controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio sono affidate al Tribunale dei minori.
In proposito è a tutti noto come la procedura dinnanzi al Tribunale ordinario differisca in modo palese da quella dinnanzi al Tribunale dei minorenni.
La prima, infatti, dove le parti possono esprimersi e proporre perizie, si caratterizza per la presenza di un contradditorio idoneo alla miglior risoluzione della controversia, la seconda, ex adverso, essendo prevista la presenza degli esperti, si contraddistingue per un uso eccessivo e quasi esclusivo dei rapporti dei servizi sociali.
È poi altrettanto noto come il procedimento minorile sia governato dal principio della camera di consiglio, composta da due magistrati togati, affiancati da due giudici onorari, scelti tra cittadini di ambo i sessi, che siano cultori di psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. laureati in psicologia o in discipline affini.
La procedura della camera di consiglio seguita oggi dal tribunale minorile, quindi, lede i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, di cui rispettivamente agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
Oltre all’evidente incostituzionalità del procedimento minorile, il fallimento del Tribunale dei minori è altresì confermato dalle molteplici protese e denunce proposte dalla collettività e dalle numerose associazioni a tutela della famiglia.
Sono infatti troppo i casi di malfunzionamento del tribunale dei minori e di mancata tutela dei soggetti coinvolti giunti tristemente agli onori della cronaca.
Il presente disegno di legge ha quindi lo scopo di revisionare integralmente la materia attraverso, da un lato, la soppressione dei tribunali dei minori, dall’altro, la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari.
È ovvio che si tratta di un intervento normativo importante che non può prescindere dalla considerazione della delicatezza degli interessi in gioco, con particolare riguardo ai diritti dei minori e di tutti i soggetti deboli i cui interessi richiedano tutela, nonché della famiglia in generale.
L'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, oltre a garantire la dovuta specializzazione del giudice, consente di superare i problemi che fino ad oggi si sono registrati nella gestione delle controversie da parte del tribunale per i minorenni soprattutto con riferimento alla procedura in quanto tale, considerata, come sopraddetto, poco garantista e lesiva dei diritti della difesa e del contradditorio.
La discrezionalità che attualmente caratterizza il procedimento camerale presso i Tribunali dei minori sarà finalmente sostituita da un procedimento contraddistinto dal contradditorio e dal rispetto dei diritti in gioco.
Risulta inoltre fondamentale la scelta di attribuire le funzioni giurisdizionali a un organo a composizione esclusivamente togata, così garantendo il rispetto delle regole processuali e attribuendo al giudice il ruolo di terzo imparziale all'interno del processo.
Si auspica quindi che la presente proposta, proprio attraverso l’eliminazione dell’ormai vetusto tribunale dei minori e la conseguente istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari a tutela della famiglia e dei minori, possa dare una concreta risposta alle aspettative di quanti, da ormai troppo tempo, denunciano il mal funzionamento dell’attuale sistema chiedendo con forza una radicale riforma del sistema, capace di rendere l'intervento giurisdizionale veramente garantista ed efficace.
Il presente disegno di legge si compone di 17 articoli.
L’articolo 1 istituisce le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari e presso le corti d’appello.
In base al comma III del predetto articolo la sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso la corte d'appello è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale ordinario.
L’articolo 2 stabilisce che la sezione specializzata presso il tribunale e presso la corte d’appello sia composta esclusivamente da giudici togati e giudichi in composizione collegiale, nonché che tutti i giudici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori esercitino le loro funzioni in via esclusiva.
L’articolo 3 prevede che le competenze proprie del pubblico ministero nelle materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezioni stesse costituite presso la procura della Repubblica.
Gli articoli 4 e 5 atengono alla competenza in ambito civile. In particolare si prevede che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali siano competenti per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; per i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.
I procedimenti in materia di matrimonio, filiazione, adozione, affidamento, potestà, tutela, emancipazione, interdizione, inabilitazione, divorzio e separazione sono quindi finalmente attribuiti alla competenza di un unico organo, ponendo così finalmente fine all’attuale iniqua e irrazionale divisione tra tribunale ordinario e tribunale dei minori.
In ambito civile, infine, la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento, salvo la stessa non sia conosciuta (nel qual caso è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento) o sia diversamente stabilito.
Nella determinazione della competenza per territorio si è quindi scelto di riprendere i classici criteri dettati dal codice di procedura civile del foro del convenuto e, in via residuale, del foro dell'attore.
Gli articoli 6, 7 e 8 attengono, invece, alla competenza penale delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.
In particolare l’articolo 6 prevede che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali siano competenti per i reati commessi dai soggetti minori di anni diciotto, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati: delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale; delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies e 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori; delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela; delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale; contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale; reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli; delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.
Per quanto attiene invece alla competenze per territorio l’articolo 8 rinvia alle norme del codice di procedura penale.
L’articolo 9 è dedicato alla figura del giudice tutelare che svolge le proprie funzioni nell’ambito delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e che è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.
L’articolo 10 prevede la possibilità per le sezioni specializzate di avvalersi della collaborazione degli uffici di servizio sociale, specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati, nonché delle aziende sanitarie locali o dei servizi sociali.
L’articolo 11 prevede che siano costituiti nuclei di polizia giudiziaria presso le sezioni specializzate istituite nell’ambito della procure della Repubblica.
L’articolo 12 affida alle sezioni specializzate le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza.
L’articolo 13 stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sia determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché l'organico del personale amministrativo necessario ai fini del funzionamento delle sezioni specializzate.
L’articolo 14 prevede che si applicano anche nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate, laddove ne ricorrano le condizioni, le norme relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’articolo 15 è dedicato alla gestione degli affari penali e civili pendenti all’entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 16 detta norme concernenti i magistrati in servizio presso i tribunali dei minorenni.
L’articolo 17, infine, dispone che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e gli uffici specializzati per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica presso i medesimi tribunali, di cui all'articolo 3, inizino la loro attività decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con la medesima decorrenza il secondo comma dell’articolo 17 dispone, conseguentemente, che siano soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni
Alla luce di quanto sopra esposto la modifica legislativa proposta con il presente disegno di legge è non solo opportuna, ma appare doverosa per una più forte tutela dei minori e della famiglia.
Se ne auspica, pertanto, un celere e positivo esame.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello).
1. È istituita presso ogni tribunale ordinario una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia indicati nella presente legge.
2. È istituita presso ogni corte d'appello una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia indicati nella presente legge.
3. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, presso la corte d'appello, è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori di cui al comma 1.
Art. 2.
(Composizione della sezione specializzata).
1. Ogni sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale e presso la corte d’appello è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale.
2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da tre giudici ordinari.
3. I giudici della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale e presso la corte d’appello esercitano le relative funzioni in via esclusiva.
Art. 3.
(Ufficio specializzato del pubblico ministero).
1. E’ istituito presso la Procura della Repubblica un ufficio specializzato per la famiglia e per i minori.
2. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori.
3. E’ istituita presso la Procura della Repubblica una sezione specializzata d’appello per la famiglia e per i minori.
4. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate in grado d'appello, di cui all'articolo 1, commi II e III, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori.
Art. 4.
(Competenza per materia in ambito civile).
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti:
a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
b) per i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.
2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma I.
Art. 5.
(Competenza per territorio in ambito civile).
1. Salvo non sia diversamente stabilito, la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento.
2. Nel caso in cui la residenza di cui al I comma sia sconosciuta è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.
Art. 6.
(Competenza per materia in ambito penale).
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti per i reati commessi dai soggetti minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti altresì per i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;
b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies e 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori;
c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;
d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;
f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;
g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.
Art. 7.
(Procedimenti connessi in ambito penale).
1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale la sola cognizione dei reati commessi da minorenni.
Art. 8.
(Competenza per territorio in ambito penale).
1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.
Art.9
(Giudice tutelare).
1. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale ed è designato tra i magistrati assegnati a tale sezione.
2. Il giudice tutelare svolge le funzioni attribuitegli dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.
Art. 10.
(Servizi sociali).
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello possono altresì avvalersi della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle medesime sezioni.
Art. 11
(Polizia giudiziaria).
1. E’ costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria alle dipendenze delle procure della Repubblica presso i tribunali nei quali è istituito l'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori.
Art. 12.
(Competenze in materia penitenziaria).
1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della maggiore età, dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.
Art. 13.
(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì determinato l'organico del personale amministrativo necessario ai fini del funzionamento delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.
Art. 14
(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
1. Si applicano nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 15
(Affari pendenti).
1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in base alle seguenti disposizioni:
a) i procedimenti penali e i contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso i tribunali o presso le corti d'appello competenti per territorio ai sensi della presente legge;
b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso il tribunale del luogo di residenza dei richiedenti;
c) i procedimenti pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali competenti per territorio.
Art. 16.
(Perdenti posto).
1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio, dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.
Art. 17.
(Disposizioni finali).
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali, presso le corti d'appello di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e gli uffici specializzati per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica presso i medesimi tribunali, di cui all'articolo 2, iniziano la loro attività decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Decorsi un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.
Speriamo solo che non diventi il Tribunale delle donne/madri, e che sia il Tribunale dei Figli!!!!!
RispondiElimina