mercoledì 26 settembre 2012

Caso piccolo Dennis. Interrogazione del Senatore Stefano Pedica

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

PEDICA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l’interrogante è venuto a conoscenza della drammatica situazione della Sig.ra Silva Deidda, nata il 6 maggio 1980 aTorino e residente a Nichelino, in Via Debouchè di suo figlio Dennis Limonciello;

con provvedimento in data 29.5.2012, depositato il 1.6.2012, comunicato il 5.6.2012 a mani del difensore, il Tribunale per iminorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, nel procedimento n. 1675/2010 V.G. , promosso da Limonciello Roberto, padre del minore, provvedeva come segue : “Preso atto del parere conforme del P.M.M., visti gli articoli 333, 336 cod. civ.,dispone il collocamento del minore in idonea comunità a cura del Servizio sociale, autorizza incontri tra il minore ed i genitori secondo modalità e cautele indicate dai Servizi territoriali alla presenza di un educatore. Richiede ai Servizi territoriali la prosecuzione dei sostegni in atto, un cointervento psicologico per il bambino e un sostegno alle competenze genitoriali. Richiede ai Servizi territoriali di inviare relazione subito dopo l’esecuzione del decreto e subito dopo con cadenza bimestrale. Prescrive ai genitori di collaborare con i Servizi territoriali. Dichiara il decreto immediatamente esecutivo, autorizzando, se assolutamente necessario, l’intervento della Forza Pubblica. Riserva di assumere ulteriori provvedimenti a tutela del minore”;

in data 13.06.2012 la Sig.ra Deidda presentava ricorso avverso tale provvedimento presso la Corte di Appello di Torino, Sezionminorenni e famiglia, chiedendo, previa audizione della ricorrente ed effettuato ogni opportuno accertamento per la verifica della verità storica dei fatti addotti a giustificazione del provvedimento impugnato, la revoca dello stesso e l’affidamento del minore alla madre ricorrente o in via subordinata, la concessione di poter vivere in comunità insieme al figlio;

in data 23.07.2012 la Corte di Appello di Torino, Sezioneminorenni e famiglia, non accoglieva il ricorso della Sig.raDeidda qualificandolo “inammissibile”, in quanto proposto contro un provvedimento ad efficacia temporanea, adottato solo al fine di assicurare una prima tutela al minore e destinato, entro breve tempo, ad essere superato con un altro provvedimento del Tribunale per i minorenni a seguito del completamento dell’indagine peritale dallo stesso disposta e dal deposito della relativa relazione;

secondo quanto riferito all’interrogante Dennis è un bambino che ha sempre vissuto con la mamma che, a seguito dell’allontanamento dalla stessa e del passare del tempo a causa delle lungaggini della giustizia, sta vivendo una situazione di forte disagio e sofferenza;
 per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, per un genitore ed il proprio figlio il fatto di essere insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (Errico/Italia, n. 29768/05, 24 febbraio 2009; Havelka ed altri/Repubblica Ceca n. 23499/06, 34-35, 21 giugno 2007, Kutzner c/ Germania n. 46544/99, 56 CEDU 2002 I). Le misure interne che lo impediscono costituiscono un’ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, 151, CEDH 2001-VII), che tende essenzialmente a tutelare la persona dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma crea a carico dello Stato obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Così laddove risulta provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve dunque adottare misure idonee affinché il genitore possa riunirsi al proprio figlio (Erikkson c. Svezia, 22 giugno 1989, 71, serie A n. 156; Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, 91 serie A n. 226 A; Olsson c. Svezia (n. 2) 27 novembre 1992, 90, serie A no 250; Ignaccolo - Zenide  c. Romania, n. 31679/96, 94, CEDH 2000 I, e Gnahorè c. Francia, no 40031/98, 51, CEDH 2000 IX);

l’art. 3 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (ratificata dallo Stato italiano con Legge 27 maggio 1991, n. 176) dichiara che In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”;
la Carta dei diritti fondamentali dellUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, ribadisce la preminenza dell’interesse superiore del bambino in tutti gli atti che lo riguardano e riconosce al minore il diritto fondamentale alla protezione e alla cura, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di intrattenere regolarmente relazioni con entrambi i genitori;

ad avviso dell’interrogante la tutela dei minori deve essere considerata una priorità per l’ordinamento;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quale sia la sua valutazione.


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