SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei Senatori
Pedica………
Modifiche agli articoli 575, 576 , 577 e 585
del codice penale in materia di omicidio
del codice penale in materia di omicidio
Onorevoli Colleghi! – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di rispondere alle numerose istanze dei cittadinidi fronte all’elevato numero di omicidi commessi ogni anno nel nostro Paese.
Gli omicidi volontari consumati nel 2009 in Italia, in base alle ultime ricerche Istat, sono stati 586, che rappresenta il minimo storico per tale delitto. Alla diminuzione repentina avvenuta tra il 1991 - anno di picco – e il 1993 (da 3,38 a 1,87 omicidi per 100 mila abitanti), ha fatto seguito un calo progressivo fino allivello di 0,97 omicidi per 100 mila abitanti.
Dall’inizio del secolo l’andamento registrato è stato comunqueirregolare, con alcune riprese e un forte calo (-17,0 per cento) nell’ultimo anno considerato dalla ricerca.
Nonostante le ultime ricerche Istat abbiano rilevano una diminuzione del numero degli omicidi volontari, è a tutti noto come, da un lato, la cronaca quotidiana sia la dimostrazione del comunque altissimo numero di omicidi commessi nel nostro Paese e a tutti livelli sociali, dall’altro, la collettività consideri ormai inadeguate le pene previste per questo efferato delitto.
L’articolo 575 del codice penale, attualmente in vigore, infatti punisce chiunque cagiona la morte di un uomo con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, mentre la pena dell’ergastolo è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 e 577 del codice penale.
Sembra quasi inutile ribadire che, in base alla normativaattualmente in vigore, un soggetto incensurato, anche attraverso l’utilizzo del rito abbreviato previsto dall’articolo 438 delcodice di procedura penale e degli altri istituti che permettono la riduzione della pena edittale, potrà, a fronte della commissione di un omicidio volontario, essere condannato all’irrisoria pena di sei anni e sei mesi di reclusione.
È evidente che di fronte ad una pena così bassa rispetto alla gravità del delitto commesso la sanzione penale perde quella funzione general-preventiva che invece dovrebbe avere e che dovrebbe disincentivare i cittadini dal commettere reati così infamanti e disdicevoli.
Viviamo in epoca in cui il valore della vita sembra aver perso significato, in cui i cittadini vivono nella paura di poter essere essi stessi vittime di tal reato, in cui la collettività non si sente più protetta e garantita dallo Stato.
Sono sempre più numerosi, infatti, i casi delle famiglie delle vittime di tal reato che denunciano l’inefficacia del sistema sanzionatorio penale a causa delle irrisorie pene comminate ai colpevoli di omicidi.
La presente proposta di legge, proprio per rispondere alle numerose istante dei parenti delle vittime di questo reato che chiedono allo Stato una pena certa e veramente severa, nella consapevolezza del rigore della strada seguita, prevede la pena dell’ergastolo per qualsiasi ipotesi di omicidio volontario a prescindere dal ricorrere di determinate circostanze aggravanti e la conseguente abrogazione degli articoli 576 e 577 del codice penali dedicati, appunto, alle ipotesi di omicidio aggravato.
Il disegno di legge si compone di un unico articolo.
La lettera a) dell’articolo 1 sostituisce la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno, attualmente prevista dall’articolo 575 del codice penale per il reato di omicidio, con la più severa pena dell’ergastolo.
Le lettere b) e C) abrogano, rispettivamente, gli articoli 576 e 577 del codice penale relativi alle circostanti aggravanti in materia di omicidio, in quanto li stessi perdono di significato a seguito della modifica apportata dal primo comma all’articolo 575 c.p..
La lettera d), infine, riscrive l’articolo 585, in materia di circostanze aggravanti nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583bis e 584 c.p., dato il rinvio che attualmente la norma fa agli articoli 576 e 577 c.p. e che il presente disegno di legge vuole abrogare, senza però apportare modifiche alla relativa disciplina.
In questo momento storico particolarmente delicato diviene una priorità, soprattutto in relazione al reato di omicidio, da un lato, riassegnare alla sanzione penale quella funzione general-preventiva ormai persa, dall’altro sottolineare alla collettività la capacità dello Stato di assicurare giustizia ai cittadini.
Alla luce di quanto sopra esposto si auspica pertanto un celere e positivo esame del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 575, 576 , 577 e 585
del codice penale in materia di omicidio)
del codice penale in materia di omicidio)
1.
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni :
a)
L’articolo 575 è sostituito dal seguente:
“Art. 575 (Omicidio) . Chiunque cagiona la morte di un uomoè punito con la pena dell’ergastolo.
b)
L’articolo 576 è abrogato.
c)
L’articolo 577 è abrogato.
d)
L’articolo 585 è sostituito dal seguente:
“Art. 585 (Circostanze Aggravanti) . Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite, ovvero se il fatto è commesso:
1) contro l'ascendente o il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.”
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