mercoledì 13 giugno 2012

Pas? No grazie. Interrogazione Senatrice Giuliana Carlino

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4 - 07513 presentata da GIULIANA CARLINO
martedì 22 maggio 2012, seduta n.727
CARLINO - Ai Ministri della giustizia e della salute - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nel gennaio 2011 un'assistente sociale, una dirigente dei servizi sociali ed una psicologa operanti presso l'Asl 6 di Livorno Bassa Val di Cornia, hanno inoltrato alla Corte d'appello di Firenze ed al Tribunale dei minori di Firenze, apposite relazioni in cui diagnosticavano la presunta e controversa sindrome della "parental alienation syndrome" (PAS) su una minore, proponendo con urgenza l'allontanamento della piccola dalla casa materna, dove tuttora è collocata, e la decadenza della patria potestà della genitrice;
la madre ha proceduto ad una querela presso la Procura di Livorno (in data 11 aprile 2011), chiedendo al Sindaco e alla responsabile dei servizi sociali del Comune la sostituzione delle operatrici per il loro operato pregiudizievole e asserendone la mancanza di obiettività. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno chiedeva tuttavia l'archiviazione in quanto riteneva che le tre operatrici avessero esposto una valutazione professionale. La madre faceva opposizione alla richiesta di archiviazione (23 settembre 2011), argomentando come la valutazione professionale avesse incluso la diagnosi di una patologia non formalmente riconosciuta ed anzi oggetto di forte contestazione nella letteratura medico-scientifica sia in Italia che all'estero;
in data 22 dicembre 2011 la dirigente dei servizi sociali e l'assistente sociale convocavano la piccola e la sua mamma allo scopo di fare un incontro protetto con il padre. Vista la reazione ostile e spaventata della bambina che, per l'ennesima volta, opponeva un netto rifiuto all'incontro con il padre, le due operatrici avrebbero provveduto a stilare una relazione in cui accusavano la madre di aver tenuto un comportamento non collaborativo. A giudizio della donna, invece, esse si sarebbero rivolte in maniera offensiva alla madre, la quale procedeva con ulteriori denunce e richieste di sostituzione. In data 29 marzo 2012, infine, il giudice delle indagini preliminari accoglieva la richiesta di archiviazione, accettando le motivazioni del pubblico ministero;
va tenuta presente la circostanza che la bambina avrebbe confidato a più persone di avere subito molestie dal padre, ma il consulente tecnico d'ufficio, all'epoca incaricato di analizzare la situazione familiare, non aveva considerato credibile tale accusa. Anche sull'assunto di queste conclusioni, il PM di Pisa ha infatti chiesto e ottenuto l'archiviazione delle denunce di abuso;
valutato che:
si assiste sempre più frequentemente all'utilizzo, nella cause giudiziali di separazione, della citata PAS al fine di decidere sull'affidamento dei figli. Tale sindrome, tuttavia, non è comunemente riconosciuta come verificabile né attendibile da ampia parte della comunità scientifica internazionale. Per citare alcune importanti prese di posizione in materia, si evidenzia che nel marzo 2010 l'Associazione dei neuropsichiatri spagnoli ha criticato ufficialmente il suo uso, sia psichiatrico che giuridico, e lo stesso Governo spagnolo ha indirizzato una nota ai professionisti del settore, onde evitarne l'utilizzo. Negli Stati Uniti d'America i procuratori di Stato hanno adottato nel 2003 una risoluzione al fine di non utilizzare la PAS nelle cause di affidamento di minori; il Dipartimento di giustizia del Canada, infine, ha emanato una direttiva suggerendo di ricorrere ai normali strumenti processuali già esistenti, che offrirebbero maggiori garanzie di scientificità. La PAS, non a caso, è stata definita da uno studio commissionato dalla NDAA (la più grande associazione dei procuratori di Stato americani) come uno strumento utilizzabile da un genitore per screditare accuse di abuso sessuale da parte del figlio e del genitore alienante. Secondo tale associazione la PAS costituirebbe una teoria non dimostrata, potenzialmente in grado di minacciare l'integrità del sistema di giustizia penale e la sicurezza di bambini vittime di abusi;
tale patologia non è, dunque, riconosciuta unanimemente nel panorama internazionale e neppure nel mondo scientifico italiano: nondimeno, essa viene sovente prospettata, ed utilizzata nei casi di contenziosi di separazione afferenti all'affidamento dei minori e, non di rado, ove vi siano bambini che lamentano violenze ricevute da uno dei genitori,
si chiede di sapere:
se il Ministro della giustizia non ritenga di dover valutare la possibilità di attivare il proprio potere ispettivo presso il Tribunale dei minorenni di Firenze, allo scopo esclusivo di accertare se i servizi giudiziari abbiano proceduto secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti;
se il Ministro della salute consideri compatibile con i doveri professionali del personale operante presso l'Azienda sanitaria locale di Livorno l'aver proposto l'allontanamento di una minore dalla casa materna, su controverse basi informative, scientifiche e conoscitive.
(4-07513)

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