sabato 16 giugno 2012

Le vittime delle violenze sessuali avranno sempre il gratuito patrocinio

Le vittime di violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile saranno ammesse sempre al gratuito patrocinio, senza alcun limite e, quindi, a prescindere dal loro reddito.
È una delle novità previste dal disegno di legge recentemente approvato dal Senato [1], in sede di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale [2].

L’intento è quello di garantire a chi ha subito un reato particolarmente lesivo della persona e della dignità, un libero accesso alla tutela giurisdizionale, senza ostacoli materiali di carattere economico. Ciò, in piena attuazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione, secondo cui: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” [3].

Si vuole così che il libero accesso alla giustizia sia, allo stesso tempo, un ampliamento di tutela per la vittima e un ulteriore deterrente per il colpevole.

Un’altra importante novità del suddetto disegno di legge è l’introduzione di due nuovi reati, volta a restringere la piaga della violenza sessuale minorile dilagante su internet. Essi sono:
- reato di adescamento di minorenni: sarà punito, con la pena della reclusione da uno a tre anni, chi compie atti volti a carpire la fiducia di un minore di età inferiore a sedici anni, attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche mediante internet o altri mezzi di comunicazione, al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitti di violenza sessuale.
- reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedo pornografia: sarà punito, con la reclusione da tre a cinque anni, chi, anche con mezzi telematici, pubblicamente istiga a commettere delitti a sfondo sessuale in danno di minorenni.

Inoltre, sempre al fine di reprimere il più possibile i reati contro i minori, sono state approvate le seguenti modifiche:
- l’inasprimento delle pene per l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati sessuali nei confronti di minori;
- l’introduzione di una nuova aggravante dell’omicidio commesso in occasione dei delitti di prostituzione minorile o di pornografia minorile;
- l’individuazione di ulteriori condotte riconducibili ai reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e di corruzione di minorenne;
- l’inammissibilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa, quale esimente [4] invocabile dal colpevole. In altre parole, il colpevole non potrà invocare, a propria discolpa, il fatto di non essere stato nella condizione di conoscere l’età del minore.



[1] Disegno di legge n. 1969-B, approvato dal Senato lo scorso 16 maggio.
[2] La Convenzione di Lanzarote, sottoscritta dall’Italia nel 2007, impegna gli Stati membri del Consiglio d’Europa a modificare la loro legislazione penale in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori. La finalità è quella di armonizzare le normative nazionali, in modo da evitare che gli Stati dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale.
[3] Art. 24 Cost. c. 3.
[4] L’esimente è una causa di esclusione dell’antigiuridicità del fatto commesso dall’agente o della sua responsabilità e come tale esclude la sua responsabilità.




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