lunedì 30 aprile 2012

Amore criminale la storia di Tiziana Falbo

Sesto appuntamento con “ Amore Criminale “, il programma dedicato alla violenza sulle donne condotto da Luisa Ranieri. In questa puntata la storia di Tiziana Falbo, uccisa dal suo compagno. Un omicidio che si consuma in un piccolo paese della provincia di Cosenza dove Tiziana e Nicola sono conviventi da qualche anno.

E’ un rapporto sbilanciato quello tra i due. Tiziana è soltanto un oggetto per lui. L’uomo le scarica addosso tutte le sue ossessioni e le sue manie. La vuole bella e le sceglie gli abiti e i gioielli da indossare. La vuole magra e le sottrae il cibo a tavola. Applica su di lei una manipolazione sottile ma invasiva. Tiziana entra in una spirale terribile, dimagrisce, ha problemi d’ insonnia, non controlla più la sua vita, vorrebbe un figlio ma Nicola è contrario. La sua vita si sbriciola e lei si consuma in silenzio. Quando si ribella all’onnipotenza dell’uomo la reazione di Nicola è terribile, la uccide in casa il 14 novembre del 2010.

Il processo in primo grado gli riserva una condanna a sedici anni di reclusione per omicidio volontario. Come in ogni puntata il racconto sara’ affidato alla docufiction e alle testimonianze delle persone piu’ vicine ai due protagonisti.



http://www.amorecriminale.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3e41b735-6542-43b1-89e0-00c56257375a.html

lunedì 23 aprile 2012

Ergastolo. DDL del senatore Stefano Pedica

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA



DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei Senatori



Pedica………





Modifiche agli articoli  575, 576 , 577 e 585
del codice penale in materia di omicidio



Onorevoli Colleghi! – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di rispondere alle numerose istanze dei cittadinidi fronte all’elevato numero di omicidi commessi ogni anno nel nostro Paese.
Gli omicidi volontari consumati nel 2009 in Italia, in base alle ultime ricerche Istat, sono stati 586, che rappresenta il minimo storico per tale delitto. Alla diminuzione repentina avvenuta tra il 1991 - anno di picco – e il 1993 (da 3,38 a 1,87 omicidi per 100 mila abitanti), ha fatto seguito un calo progressivo fino allivello di 0,97 omicidi per 100 mila abitanti.
Dall’inizio del secolo l’andamento registrato è stato comunqueirregolare, con alcune riprese e un forte calo (-17,0 per cento) nell’ultimo anno considerato dalla ricerca.
Nonostante le ultime ricerche Istat abbiano rilevano una diminuzione del numero degli omicidi volontari, è a tutti noto come, da un lato, la cronaca quotidiana sia la dimostrazione del comunque altissimo numero di omicidi commessi nel nostro Paese e a tutti livelli sociali, dall’altro, la collettività consideri ormai inadeguate le pene previste per questo efferato delitto.
L’articolo 575 del codice penale, attualmente in vigore, infatti punisce chiunque cagiona la morte di un uomo con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, mentre la pena dell’ergastolo è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 e 577 del codice penale.
Sembra quasi inutile ribadire che, in base alla normativaattualmente in vigore, un soggetto incensurato, anche attraverso l’utilizzo del rito abbreviato previsto dall’articolo 438 delcodice di procedura penale e degli altri istituti che permettono la riduzione della pena edittale, potrà, a fronte della commissione di un omicidio volontario, essere condannato all’irrisoria pena di sei anni e sei mesi di reclusione.
È evidente che di fronte ad una pena così bassa rispetto alla gravità del delitto commesso la sanzione penale perde quella funzione general-preventiva che invece dovrebbe avere e che dovrebbe disincentivare i cittadini dal commettere reati così infamanti e disdicevoli.
Viviamo in epoca in cui il valore della vita sembra aver perso significato, in cui i cittadini vivono nella paura di poter essere essi stessi vittime di tal reato, in cui la collettività non si sente più protetta e garantita dallo Stato.
Sono sempre più numerosi, infatti, i casi delle famiglie delle vittime di tal reato che denunciano l’inefficacia del sistema sanzionatorio penale a causa delle irrisorie pene comminate ai colpevoli di omicidi.
La presente proposta di legge, proprio per rispondere alle numerose istante dei parenti delle vittime di questo reato che chiedono allo Stato una pena certa e veramente severa, nella consapevolezza del rigore della strada seguita, prevede la pena dell’ergastolo per qualsiasi ipotesi di omicidio volontario a prescindere dal ricorrere di determinate circostanze aggravanti e la conseguente abrogazione degli articoli 576 e 577 del codice penali dedicati, appunto, alle ipotesi di omicidio aggravato.
Il disegno di legge si compone di un unico articolo.
La lettera a) dell’articolo 1 sostituisce la  pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno, attualmente prevista dall’articolo 575 del codice penale per il reato di omicidio, con la più severa pena dell’ergastolo.
Le lettere b) e C) abrogano, rispettivamente, gli articoli 576 e 577 del codice penale relativi alle circostanti aggravanti in materia di omicidio, in quanto li stessi perdono di significato a seguito della modifica apportata dal primo comma all’articolo 575 c.p..
La lettera d), infine, riscrive l’articolo 585, in materia di circostanze aggravanti nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583bis e 584 c.p.,  dato il rinvio che attualmente la norma fa agli articoli 576 e 577 c.p. e che il presente disegno di legge vuole abrogare, senza però apportare modifiche alla relativa disciplina.
In questo momento storico particolarmente delicato diviene una priorità, soprattutto in relazione al reato di omicidio, da un lato, riassegnare alla sanzione penale quella funzione general-preventiva ormai persa, dall’altro sottolineare alla collettività la capacità dello Stato di assicurare giustizia ai cittadini.
Alla luce di quanto sopra esposto si auspica pertanto un celere e positivo esame del presente disegno di legge.



DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli  575, 576 , 577 e 585
del codice penale
 in materia di omicidio)

1.
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni :
a)
L’articolo 575 è sostituito dal seguente:
Art. 575 (Omicidio) . Chiunque cagiona la morte di un uomoè punito con la pena dell’ergastolo.
b)
L’articolo 576 è abrogato.
c)
L’articolo 577 è abrogato.
d)
L’articolo 585 è sostituito dal seguente:
Art. 585 (Circostanze Aggravanti) Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite, ovvero se il fatto è commesso:
1) contro l'ascendente o il discendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.”


venerdì 20 aprile 2012

Uccide moglie a fucilate.... Incapace di intendere e volere

UDINE - Furioso e in preda alla gelosia, uccise a colpi di fucile la moglie di 67 anni, Giuliana Drusin: è stato assolto oggi dal gup del Tribunale di Udine Gianfranco Turolo, 74 anni, pensionato di Case di Manzano. Per il giudice c'è il concreto dubbio che l'uomo, pur avendo commesso l'omicidio, al momento del fatto non fosse capace di intendere e volere e ne ha disposto il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per 10 anni.

L'imputato verrà subito trasferito in una delle strutture attive in Italia, in applicazione provvisoria della misura di prevenzione, con la revoca della custodia cautelare in carcere. La misura andrà rivista semestralmente dallo psichiatra Marco Stefanutti, consulente della Procura che aveva ritenuto Turolo incapace di intendere e volere. Il pm Andrea Gondolo aveva chiesto una condanna a 14 anni di reclusione. La difesa si era battuta invece per l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere.

giovedì 19 aprile 2012

Parolisi può vedere la piccola Vittoria

Ascoli Piceno - Clamorosa decisione del Tribunale dei minori di Napoli, che ha permesso a Salvatore Parolisi, accusato dell'omicidio della ex-moglie Melania Rea, di conservare la patria potestà sulla piccola Vittoria.
La richiesta di revoca era stata avanzata, tempo fa, dalla stessa procura dei minori ma il giudice ha rigettato l'istanza.
Sempre il Tribunale dei Minori di Napoli ha affidato, già da tempo, la custodia della piccola Vittoria ai nonni materni ma, contestualmente, ha disposto che anche la zia, sorella di Salvatore Parolisi, potrà stare con lei almeno tre volte al mese. Chi rischia di pagare le conseguenze della sentenza sembra poter essere proprio la piccola Vittoria Parolisi.

Il Garante dell'infanzia senza fondi

ROMA - Chiede di essere messo nelle condizioni di lavorare, chiede che il Governo si decida finalmente a stanziare i fondi per il Piano nazionale per l'infanzia (attualmente in fase di monitoraggio da parte dell'Osservatorio nazionale) e avvisa: "Non intendo permettere che qualcuno consideri "minore" l'Authority che si occupa dei minori": Vincenzo Spadafora, Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza presenta alla Camera la sua prima relazione annuale, elencando alla politica le priorità da affrontare.

Il percorso parlamentare. Dopo un percorso parlamentare non facile e vari solleciti da parte del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, nel corso delle ultime tre legislature, con la figura del Garante trova dunque finalmente attuazione la legge 112 del 2011, approvata in Parlamento all'unanimità. Ma in che modo? Esistere non vuol dire vivere. Ed è questo che Spadafora denuncia nella sua prima relazione alla Camera: non c'è ancora il regolamento organizzativo e  neanche una sede.

"Senza il regolamento come viviamo?". A differenza  delle leggi istitutive delle altre Autorità di Garanzia, il regolamento in questione deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità Garante. Di conseguenza, spiega Spadafora, "in questi mesi, per aver ritenuto di dover comunque iniziare ad esercitare il ruolo che la legge ci attribuisce, siamo stati costretti e lo siamo tutt'ora a provvedere con mezzi personali alle esigenze organizzative e lavorative di vario genere. Mi auguro vivamente che gli Organi che doverosamente devono esprimersi sul regolamento da noi proposto, lo facciano quanto prima, permettendoci di attivare tutti gli strumenti di cui abbiamo urgente bisogno per diventare operativi".

Senza neanche una sede. La mancata assegnazione di una sede, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come prevede la legge, sta mettendo a dura difficoltà l'Authority. Spadafora non ci sta ad esser collocato in alcune stanze del Ministero del Turismo, "assolutamente insufficienti a garantire i servizi e le attività che la legge ci indica. Credo che non vada ulteriormente esplicitata la differenza di finalità tra l'Authority e il Ministero del turismo". E chiede "una sede che  garantisca l'autonomia organizzativa dell'Authority stessa e la non subordinazione gerarchica. Come ribadito dal Comitato ONU anche nel Commento Generale n. 2, l'indipendenza è un elemento essenziale e dipende "dalla dotazione di adeguate infrastrutture, risorse finanziarie e risorse umane". La sede dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza dovrebbe rappresentare un investimento per il Governo e comunque un segno dell'attenzione che il Governo rivolge a questi temi.

Con 10 persone e un fondo simbolico. Dalle poche stanze "assegnate" nel Ministero del Turismo, l'Authority deve occuparsi, direttamente e indirettamente, dei diritti di dieci milioni e 837 mila bambini e adolescenti, cioè il 17% circa della popolazione del nostro Paese, di cui un milione e 38 mila sono di origine straniera regolarmente registrate all'anagrafe. "È evidente - dice il Garante alla Camera - la sperequazione riguardo ai diritti di cui godono i bambini e gli adolescenti nella società italiana; del resto, i bambini non votano, non hanno accesso alle lobby che influenzano le agende dei governi, non costituiscono gruppi di pressione, ordini professionali o corporazioni, non hanno sindacati e non possono scioperare". Non ci spaventa che la legge ci assegni solo 10 persone e un fondo pressoché simbolico con cui operare: utilizzeremo bene le risorse umane ed economiche per dimostrare nel tempo l'efficacia e i risultati della nostra azione.

L'arretramento dei diritti in Italia. Si assiste ad un paradosso: i bambini e gli adolescenti sono completamente soli con quei diritti che sono stati loro riconosciuti, ma che non conoscono o non sono in grado di esercitare. Perché? "Per la sostanziale deresponsabilizzazione degli adulti", l'incoerenza tra diritti sanciti e strumenti preposti alla loro realizzazione", un quadro normativo lacunoso ed incoerente, la mancanza di un sistema organico di protezione dei minori, le gravi sperequazioni da regione a regione, il piano di azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza privo di finanziamenti adeguati, l'insufficiente sostegno alla genitorialità, la mancanza di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio per tutti gli operatori che lavorano con e per i bambini e gli adolescenti, le perduranti discriminazioni normative o di trattamento, la mancanza di una normativa generale sul diritto all'ascolto e alla partecipazione. Ecco, sono solo alcune delle criticità che il Comitato ONU ha evidenziato al nostro Paese".

martedì 17 aprile 2012

Riforma del tribunale dei minorenni. Senatore Stefano Pedica

SENATO DELLA REPUBBLICA
 
XVI LEGISLATURA
 
 
 
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei Senatore
 
 
 
Pedica
 
 
 
 
Disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari
e disposizioni per la soppressione dei tribunali per i minorenni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione illustrativa
 
 
Onorevoli Colleghi! – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di rispondere alle numerose istanze dei cittadini che, ormai troppo spesso, lamentano il malfunzionamento e il conseguente fallimento del Tribunale dei minori.
Come noto il Tribunale dei minori fu istituito nell’ormai lontano 1934 con il Regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio.
All’epoca venne apportata una profonda trasformazione del sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile.
Fu concepito come tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti di varie discipline. Si trattava sicuramente di un’idea innovativa.
Attualmente invece ci troviamo di fronte ad una società mutata in modo radicale e caratterizzata da una serie di complesse problematiche che richiedono una revisione normativa della materia.
La crisi della famiglia, quale cellula fondamentale della società e luogo privilegiato di formazione e sviluppo della personalità di ogni suo componente e in particolar modo dei minori, è forte e non deve essere sottovalutata.
Sono infatti moltissimi i bambini nati fuori dal matrimonio e contesi dai genitori, nonché i minori figli di genitori ormai separati e/o divorziati.
In base all’attuale normativa mentre le vicende relative alle separazioni e ai divorzi dei coniugi e le connesse questione relative all’affidamento e al mantenimento della prole sono attribuite al Tribunale ordinario,  le controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio sono affidate al Tribunale dei minori.
In proposito è a tutti noto come la procedura dinnanzi al Tribunale ordinario differisca in modo palese da quella dinnanzi al Tribunale dei minorenni.
La  prima, infatti, dove le parti possono esprimersi e proporre perizie, si caratterizza per la presenza di un contradditorio idoneo alla miglior risoluzione della controversia, la seconda, ex adverso, essendo prevista la presenza degli esperti, si contraddistingue per un uso eccessivo e quasi esclusivo dei rapporti dei servizi sociali.
È poi altrettanto noto come il procedimento minorile sia governato dal principio della camera di consiglio, composta da due magistrati togati, affiancati da due giudici onorari, scelti tra cittadini di ambo i sessi, che siano cultori di psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. laureati in psicologia o in discipline affini.
La procedura della camera di consiglio seguita oggi dal tribunale minorile, quindi, lede i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, di cui rispettivamente agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
Oltre all’evidente incostituzionalità del procedimento minorile, il fallimento del Tribunale dei minori è altresì confermato dalle molteplici protese e denunce proposte dalla collettività e dalle numerose associazioni a tutela della famiglia.
Sono infatti troppo i casi di malfunzionamento del tribunale dei minori e di mancata tutela dei soggetti coinvolti giunti tristemente agli onori della cronaca.
Il presente disegno di legge ha quindi lo scopo di revisionare integralmente la materia attraverso, da un lato, la soppressione dei tribunali dei minori, dall’altro, la contemporanea istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari.
È ovvio che si tratta di un intervento normativo importante che non può prescindere dalla considerazione della delicatezza degli interessi in gioco, con particolare riguardo ai diritti dei minori e di tutti i soggetti deboli i cui interessi richiedano tutela, nonché della famiglia in generale.
L'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, oltre a garantire la dovuta specializzazione del giudice, consente di superare i problemi che fino ad oggi si sono registrati nella gestione delle controversie da parte del tribunale per i minorenni soprattutto con riferimento alla procedura in quanto tale, considerata, come sopraddetto, poco garantista e lesiva dei diritti della difesa e del contradditorio.
La discrezionalità che attualmente caratterizza il procedimento camerale presso i Tribunali dei minori sarà finalmente sostituita da un procedimento contraddistinto dal contradditorio e dal rispetto dei diritti in gioco.
Risulta inoltre fondamentale la scelta di attribuire le funzioni giurisdizionali a un organo a composizione esclusivamente togata, così garantendo il rispetto delle regole processuali e attribuendo al giudice il ruolo di terzo imparziale all'interno del processo.
Si auspica quindi che la presente proposta, proprio attraverso l’eliminazione dell’ormai vetusto tribunale dei minori e la conseguente istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari a tutela della famiglia e dei minori, possa dare una concreta risposta alle aspettative di quanti, da ormai troppo tempo, denunciano il mal funzionamento dell’attuale sistema chiedendo con forza una radicale riforma del sistema, capace di rendere l'intervento giurisdizionale veramente garantista ed efficace.
Il presente disegno di legge si compone di 17 articoli.
L’articolo 1 istituisce le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari e presso le corti d’appello.
In base al comma III del predetto articolo la sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso la corte d'appello è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale ordinario.
L’articolo 2 stabilisce che la sezione specializzata presso il tribunale e presso la corte d’appello sia composta esclusivamente da giudici togati e giudichi in composizione collegiale, nonché che tutti i giudici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori esercitino le loro funzioni in via esclusiva.
L’articolo 3 prevede che le competenze proprie del pubblico ministero nelle materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezioni stesse costituite presso la procura della Repubblica.
Gli articoli 4 e 5 atengono alla competenza in ambito civile. In particolare si prevede che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali siano competenti per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; per i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.
I procedimenti in materia di matrimonio, filiazione, adozione, affidamento, potestà, tutela, emancipazione, interdizione, inabilitazione, divorzio e separazione sono quindi finalmente attribuiti alla competenza di un unico organo, ponendo così finalmente fine all’attuale iniqua e irrazionale divisione tra tribunale ordinario e tribunale dei minori.
In ambito civile, infine, la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento, salvo la stessa non sia conosciuta (nel qual caso è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento) o sia diversamente stabilito.
Nella determinazione della competenza per territorio si è quindi scelto di riprendere i classici criteri dettati dal codice di procedura civile del foro del convenuto e, in via residuale, del foro dell'attore.
Gli articoli 6, 7 e 8 attengono, invece, alla competenza penale delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.
In particolare l’articolo 6 prevede che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali siano competenti per i reati commessi dai soggetti minori di anni diciotto, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati: delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale; delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies e 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori; delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela; delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale; contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale; reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli; delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.
Per quanto attiene invece alla competenze per territorio l’articolo 8 rinvia alle norme del codice di procedura penale.
L’articolo 9 è dedicato alla figura del giudice tutelare che svolge le proprie funzioni nell’ambito delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e che è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.
L’articolo 10 prevede la possibilità per le sezioni specializzate di avvalersi della collaborazione degli uffici di servizio sociale, specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati, nonché delle aziende sanitarie locali o dei servizi sociali.
L’articolo 11 prevede che siano costituiti nuclei di polizia giudiziaria presso le sezioni specializzate istituite nell’ambito della procure della Repubblica.
L’articolo 12 affida alle sezioni specializzate le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza.
L’articolo 13 stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sia determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché l'organico del personale amministrativo necessario ai fini del funzionamento delle sezioni specializzate.
L’articolo 14 prevede che si applicano anche nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate, laddove ne ricorrano le condizioni, le norme relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’articolo 15 è dedicato alla gestione degli affari penali e civili pendenti all’entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 16 detta norme concernenti i magistrati in servizio presso i tribunali dei minorenni.
L’articolo 17, infine, dispone che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e gli uffici specializzati per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica presso i medesimi tribunali, di cui all'articolo 3, inizino la loro attività decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con la medesima decorrenza il secondo comma dell’articolo 17 dispone, conseguentemente, che siano soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni
Alla luce di quanto sopra esposto la modifica legislativa proposta con il presente disegno di legge è non solo opportuna, ma appare doverosa per una più forte tutela dei minori e della famiglia.
Se ne auspica, pertanto, un celere e positivo esame.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEGNO DI LEGGE
 
Art. 1.
(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello).
1. È istituita presso ogni tribunale ordinario una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia indicati nella presente legge.
2. È istituita presso ogni corte d'appello una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia indicati nella presente legge.
3. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, presso la corte d'appello, è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori di cui al comma 1.
 
Art. 2.
(Composizione della sezione specializzata).
1. Ogni sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale e presso la corte d’appello è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale.
2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da tre giudici ordinari.
3. I giudici della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale e presso la corte d’appello esercitano le relative funzioni in via esclusiva.
 
 
Art. 3.
(Ufficio specializzato del pubblico ministero).
1. E’ istituito presso la Procura della Repubblica un ufficio specializzato per la famiglia e per i minori.
2. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori.
3. E’ istituita presso la Procura della Repubblica una sezione specializzata d’appello per la famiglia e per i minori.
4. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate in grado d'appello, di cui all'articolo 1, commi II e III, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori.
 
 
Art. 4.
(Competenza per materia in ambito civile).
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti:
a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
b) per i procedimenti previsti dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.
2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma I.
Art. 5.
(Competenza per territorio in ambito civile).
1. Salvo non sia diversamente stabilito, la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento.
2. Nel caso in cui la residenza di cui al I comma sia sconosciuta è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.
 
Art. 6.
(Competenza per materia in ambito penale).
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti per i reati commessi dai soggetti minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti altresì per i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale;
b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-octies e 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori;
c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;
d) delitti previsti dagli articoli 591, 593, primo e terzo comma, e 600-octies del codice penale;
e) contravvenzioni previste dagli articoli 716 e 731 del codice penale;
f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;
g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.
Art. 7.
(Procedimenti connessi in ambito penale).
1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale la sola cognizione dei reati commessi da minorenni.
Art. 8.
(Competenza per territorio in ambito penale).
1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.
 
Art.9
(Giudice tutelare). 
1. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale ed è designato tra i magistrati assegnati a tale sezione.
2. Il giudice tutelare svolge le funzioni attribuitegli dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.
 
Art. 10.
(Servizi sociali).
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello possono altresì avvalersi della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle medesime sezioni.
Art. 11
(Polizia giudiziaria).
1. E’ costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria alle dipendenze delle procure della Repubblica presso i tribunali nei quali è istituito l'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori.
Art. 12.
(Competenze in materia penitenziaria).
1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della maggiore età, dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.
 
 
Art. 13.
(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì determinato l'organico del personale amministrativo necessario ai fini del funzionamento delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.
 
 
 
Art. 14
(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
 
1. Si applicano nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
 
 
Art. 15
(Affari pendenti).
1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in base alle seguenti disposizioni:
a) i procedimenti penali e i contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso i tribunali o presso le corti d'appello competenti per territorio ai sensi della presente legge;
b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso il tribunale del luogo di residenza dei richiedenti;
c) i procedimenti pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali competenti per territorio.
Art. 16.
(Perdenti posto).
1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio, dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.
Art. 17.
(Disposizioni finali).
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali, presso le corti d'appello di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e gli uffici specializzati per la famiglia e per i minori della procura della Repubblica presso i medesimi tribunali, di cui all'articolo 2, iniziano la loro attività decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Decorsi un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.

domenica 15 aprile 2012

Presentazione mia candidatura 14 Aprile 2012



Video della presentazione della mia candidatura al
consiglio comunale di Sezze.

Sezze 14 Aprile 2012 con il Senatore Stefano Pedica e il sindaco Andrea Campoli


http://www.youtube.com/watch?v=kobAlatLbAI&feature=youtube_gdata_player


Morto farmacista avvelenato da un amico

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - E' morto in ospedale poco dopo le 9 di questa mattina Luigi Fontana, il farmacista avvelenato con del cianuro disciolto in un aperitivo analcolico due settimane fa. La vittima, 64 anni, era ricoverata alla clinica Città Studi di Milano.
Gianfranco Bona, imprenditore e conoscente del farmacista, ha confessato lo scorso 6 aprile di aver avvelenato Fontana per evitare di restituire 270 mila euro, un debito contratto nel 2006.
La posizione dell'uomo, che si trova in carcere da una decina di giorni, si è ora aggravata: non dovrà più rispondere di tentato omicidio ma di omicidio.
Secondo la sua confessione, Bona, titolare di una ditta attiva anche nel trasporto di farmaci, da qualche anno aveva cominciato a chiedere prestiti al farmacista, ma non era poi stato in grado di restituire l'intera somma. Per liberarsi dal debito Bona ha offerto al farmacista un aperitivo, versando nell'analcolico una boccetta di cianuro che, con una scusa, si era fatto consegnare dallo stesso Fontana. Subito dopo aver bevuto l'aperitivo, il farmacista si era sentito male.
Portato in ospedale gli esami hanno scoperto l'avvelenamento: 6 mila parti di cianuro nel sangue, rispetto alle 500 già letali. Questa mattina è morto alla clinica Città Studi di Milano dopo essere stato due settimane in coma.

sabato 14 aprile 2012

Bruciata viva dal marito

Tragedia familiare stamane a Giarre, in provincia di Catania: un sottufficiale dell’Aeronautica militare, Salvatore Capone, di 36 anni, al culmine di una lite ha cosparso la moglie, Maria Rita Russo, di 31 anni, di alcol e le ha dato fuoco. E’ accaduto intorno alle 8 nell’appartamento della coppia, in via Sacerdote Rocco...BY Silvana La Porta (da livesicilia)


Militare dà fuoco alla moglie
e ferisce anche i figli



Tragedia familiare stamane a Giarre, in provincia di Catania: un sottufficiale dell’Aeronautica militare, Salvatore Capone, di 36 anni, al culmine di una lite ha cosparso la moglie, Maria Rita Russo, di 31 anni, di alcol e le ha dato fuoco. E’ accaduto intorno alle 8 nell’appartamento della coppia, in via Sacerdote Rocco. Nel piccolo incendio che né è seguito, e che è stato spento dai vigili del fuoco, sono rimasti lievemente ustionati anche i figli della coppia, due gemelli, un maschietto ed una femminuccia, di tre anni, che sono stati medicati in ospedale.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio plurimo aggravato. I motivi del gesto del sottufficiale non sono ancora chiari. Soccorsa da uno dei vicini di casa, che hanno chiamato il 112 e il 118, la donna ha detto: “E’ stato mio marito”. Salvatore Capone, di fronte alle domande pressanti degli investigatori, si é rifiutato di ripondere e di spiegare i motivi del suo gesto. I vicini di casa, parlando con i giornalisti, hanno tuttavia riferito che i due coniugi avevano deciso di comune accordo di separarsi. L’elicottero del 118, chiamato dai vicini di casa, ha soccorso tutte e quattro i componenti del nucleo familiare.

Maria Rita Russo, maestra in un asilo di Giarre, è stata ricoverata in gravissime condizioni dapprima nel Reparto grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a causa delle ustioni di 2/o e 3/o grado che hanno interessato il 75 per cento del corpo, e poi ricoverata nel reparto Rianimazione. Il marito, prima di essere arrestato, è stato medicato in ospedale per problemi respiratori non gravi causati dalle esalazioni di fumo. I due figli, che hanno riportato ustioni di primo grado alle mani per avere toccato oggetti resi incandescenti dalle fiamme, e anche perché la madre li avrebbe presi per mano per farli uscire da casa, sono stati invece dimessi e affidati a una nonna. I carabinieri, che conducono le indagini, stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nella camera da letto dell’appartamento sono state trovate tracce di sangue. La moglie, tentando di sfuggire alla furia omicida del marito, avrebbe rotto il vetro di una finestra e si sarebbe ferita.

Quella di Giarre è la seconda tragedia familiare che si è consumata in poche settimane nel Catanese. Il 26 ottobre scorso a Catania, in via dell’Iris, nel popoloso rione di San Giorgio, Carmelo Sanfilippo, di 48 anni, operaio in una ditta di onoranze funebri del fratello, forse roso dal tarlo della gelosia, uccise con un coltello da cucina la moglie Maria Grazia Drago, una casalinga di 35 anni, e la figlia di otto, ferendo la primogenita di 13. Sanfilippo poi tentò il suicidio con la stessa arma, colpendosi ripetutamente all’addome. (Ansa)

Massimo & sua figlia

Massimo Giannelli medico-chirurgo di 44 anni, ha denunciato il tribunale dei minorenni di Roma perché le hanno portato via la piccola che aveva in affido...
Guardate il video



http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk7nw1U1Vnak%26fb_source%3Dmessage&h=yAQH4HZAd

giovedì 12 aprile 2012

Incidente stradale muore giovane mamma

Incidente mortale questa mattina in via Colle del Tufo, tra Prato Cesarino e borgo Flora, al confine tra i comuni di Latina e Cisterna. A perdere la vita una giovane mamma di Cisterna, Laura Meleleo di 42 anni , nata ad Anzio, ma residente a Cisterna. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, la donna ha perso il controllo del Suv Hyundai che stava guidando e si e' schiantata contro uno degli alberi che costeggia la strada. Forse un malore o una tragica distrazione. Sul posto e' atterrata anche l'eliambulanza del 118, ma per la donna non c'e' stato nulla da fare, e' morta sul colpo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la signora dalle lamiere e rimettere in sicurezza la strada.

martedì 10 aprile 2012

Un altro suicidio tra gli imprenditori

AREZZO - Alcuni debiti, tra i quali anche quelli con il fisco, sarebbero all'origine del suicidio di un ventisettenne in Valtiberina in provincia di Arezzo. L'uomo si è ucciso in un bosco collegando lo scarico di una vettura all'abitacolo e morendo così asfissiato. Il giovane non ha lasciato tuttavia alcuno scritto da cui si possa risalire con certezza alla decisione di farla finita. L'uomo era titolare di una ditta terzista che affiancava quelle più grandi nel taglio del bosco. Secondo quanto appreso negli ultimi tempi l'uomo sarebbe stato molto preoccupato da alcuni debiti tra cui alcuni di tipo fiscale, per i quali però aveva fatto sapere di aver trovato una soluzione.

lunedì 9 aprile 2012

Bambini Greci svengono a scuola

Rapporto dell'Unicef: i minori poveri nel Paese ellenico sono mezzo milione. Sono debilitati e abbandonano la scuola: le famiglie li mandano a lavorare. Mentre gli adulti restano disperati: in due anni oltre 1700 suicidi. L'ultimo era un farmacista in pensione: "I tagli hanno azzerato la mia capacità di sopravvivere. Non trovo alternative a una conclusione dignitosa prima di finire a rovistare tra la spazzatura"Quatrocentotrentanovemila tra bambini e ragazzi nella miseria, alunni che svengono a scuola perché affamati e il cui corretto sviluppo psicofisico è considerato seriamente a rischio. Sono alcuni degli angoscianti contenuti del recente rapporto realizzato da Unicef Grecia e Università di Atene che accende i riflettori su una delle categorie da sempre e ovunque più a rischio in situazioni di crisi economica: quella dei minori. I bambini presi in esame fanno parte di quel 20% di famiglie greche considerate povere dalle statistiche ufficiali. Nuclei familiari che si trovano ad affrontare problemi come l’impossibilità di riscaldare la casa a sufficienza (nel 37% dei casi), il dover abitare in abitazioni malsane (50%) o addirittura l’insufficienza dell’alimentazione (21%). Il rapporto stigmatizza anche l’incremento degli abbandoni scolastici dovuto probabilmente anche al fatto che circa 100 mila minori sono costretti a lavorare per contribuire al sostegno della famiglia.

Il problema è però anche un altro: lo studio si basa sulle statistiche ufficiali europee che sono ferme al 2010 e incorpora pertanto solo in parte gli effetti della crisi andata intensificandosi nel corso del 2011. Lo scorso anno il Pil è calato del 7%, la disoccupazione è balzata dal 14 al 21% (50% quella giovanile) e secondo la Commissione Ue i salari si sono ridotti mediamente del 22%. Per di più pensioni, stipendi pubblici e prestazioni sociali sono stati tagliati con l’accetta per venire incontro alle richieste di Unione europea, Bce ed Fmi. Le stime di Bruxelles presentano inoltre un rischio: viene infatti considerato povero chi vive con meno del 60% del reddito medio nazionale. Pertanto se tutti guadagnano meno e il reddito medio si abbassa scende anche la soglia di indigenza e dunque il numero di “ufficialmente poveri” non cambia. Questo spiega perché non ci siano praticamente variazioni rispetto ai valori pre-crisi.

Rilevazioni più accurate hanno calcolato la povertà ancorando il reddito ai valori del 2009. Risulta così come solo nel 2010 con un Pil in calo del 4,5% oltre mezzo milione di greci, il 5% della popolazione, sia scivolato nella povertà. E’ probabile che nel 2011 sia accaduto lo stesso se non peggio. Appaiono dunque ragionevoli stime che collocano la quota di poveri almeno al 30% della popolazione. Significa che quasi 3 milioni e mezzo di persone, ossia un cittadino greco ogni tre, vivono una situazione di grave indigenza. Di questi almeno 500mila sono bambini o ragazzi.

Il deterioramento delle condizioni sociali è fotografato anche da altri indicatori indiretti. Una ricerca della rivista The Lancet segnala un grave deterioramento delle condizioni sanitarie del paese dal 2007 ad oggi. Mentre le strutture mediche pubbliche hanno subito tagli nell’ordine del 40% quasi un greco su tre si rivolge ai presidi sanitari delle organizzazioni non governative originariamente pensati per gli immigrati. In forte aumento anche il consumo di eroina, salito del 20% mentre i programmi di sostegno e recupero per tossicodipendenti sono stati ridotti di un terzo.

Non può stupire che l’insofferenza verso le misure di austerità imposte per tentare di risanare i conti sia in crescita esponenziale. Un’insofferenza che o esplode in proteste e scontri di piazze o trascina le persone nella più cupa disperazione. Secondo un’indagine del Parlamento greco da inizio 2010 si sono registrarti 1725 suicidi, con un aumento del 40% all’anno. L’ultimo a togliersi la vita è stato un farmacista in pensione che si chiamava Dimitris Christoulas. Si è ucciso mercoledì scorso davanti al Parlamento lasciando un biglietto indirizzato al governo in cui si legge “i tagli hanno azzerato la mia capacità di sopravvivere, basata su una pensione rispettabile che avevo versato in 35 anni. Non trovo alternative a una conclusione dignitosa prima di finire a rovistare tra la spazzatura per vivere”.

Bambini Greci svengono a scuola

Rapporto dell'Unicef: i minori poveri nel Paese ellenico sono mezzo milione. Sono debilitati e abbandonano la scuola: le famiglie li mandano a lavorare. Mentre gli adulti restano disperati: in due anni oltre 1700 suicidi. L'ultimo era un farmacista in pensione: "I tagli hanno azzerato la mia capacità di sopravvivere. Non trovo alternative a una conclusione dignitosa prima di finire a rovistare tra la spazzatura"Quatrocentotrentanovemila tra bambini e ragazzi nella miseria, alunni che svengono a scuola perché affamati e il cui corretto sviluppo psicofisico è considerato seriamente a rischio. Sono alcuni degli angoscianti contenuti del recente rapporto realizzato da Unicef Grecia e Università di Atene che accende i riflettori su una delle categorie da sempre e ovunque più a rischio in situazioni di crisi economica: quella dei minori. I bambini presi in esame fanno parte di quel 20% di famiglie greche considerate povere dalle statistiche ufficiali. Nuclei familiari che si trovano ad affrontare problemi come l’impossibilità di riscaldare la casa a sufficienza (nel 37% dei casi), il dover abitare in abitazioni malsane (50%) o addirittura l’insufficienza dell’alimentazione (21%). Il rapporto stigmatizza anche l’incremento degli abbandoni scolastici dovuto probabilmente anche al fatto che circa 100 mila minori sono costretti a lavorare per contribuire al sostegno della famiglia.

Il problema è però anche un altro: lo studio si basa sulle statistiche ufficiali europee che sono ferme al 2010 e incorpora pertanto solo in parte gli effetti della crisi andata intensificandosi nel corso del 2011. Lo scorso anno il Pil è calato del 7%, la disoccupazione è balzata dal 14 al 21% (50% quella giovanile) e secondo la Commissione Ue i salari si sono ridotti mediamente del 22%. Per di più pensioni, stipendi pubblici e prestazioni sociali sono stati tagliati con l’accetta per venire incontro alle richieste di Unione europea, Bce ed Fmi. Le stime di Bruxelles presentano inoltre un rischio: viene infatti considerato povero chi vive con meno del 60% del reddito medio nazionale. Pertanto se tutti guadagnano meno e il reddito medio si abbassa scende anche la soglia di indigenza e dunque il numero di “ufficialmente poveri” non cambia. Questo spiega perché non ci siano praticamente variazioni rispetto ai valori pre-crisi.

Rilevazioni più accurate hanno calcolato la povertà ancorando il reddito ai valori del 2009. Risulta così come solo nel 2010 con un Pil in calo del 4,5% oltre mezzo milione di greci, il 5% della popolazione, sia scivolato nella povertà. E’ probabile che nel 2011 sia accaduto lo stesso se non peggio. Appaiono dunque ragionevoli stime che collocano la quota di poveri almeno al 30% della popolazione. Significa che quasi 3 milioni e mezzo di persone, ossia un cittadino greco ogni tre, vivono una situazione di grave indigenza. Di questi almeno 500mila sono bambini o ragazzi.

Il deterioramento delle condizioni sociali è fotografato anche da altri indicatori indiretti. Una ricerca della rivista The Lancet segnala un grave deterioramento delle condizioni sanitarie del paese dal 2007 ad oggi. Mentre le strutture mediche pubbliche hanno subito tagli nell’ordine del 40% quasi un greco su tre si rivolge ai presidi sanitari delle organizzazioni non governative originariamente pensati per gli immigrati. In forte aumento anche il consumo di eroina, salito del 20% mentre i programmi di sostegno e recupero per tossicodipendenti sono stati ridotti di un terzo.

Non può stupire che l’insofferenza verso le misure di austerità imposte per tentare di risanare i conti sia in crescita esponenziale. Un’insofferenza che o esplode in proteste e scontri di piazze o trascina le persone nella più cupa disperazione. Secondo un’indagine del Parlamento greco da inizio 2010 si sono registrarti 1725 suicidi, con un aumento del 40% all’anno. L’ultimo a togliersi la vita è stato un farmacista in pensione che si chiamava Dimitris Christoulas. Si è ucciso mercoledì scorso davanti al Parlamento lasciando un biglietto indirizzato al governo in cui si legge “i tagli hanno azzerato la mia capacità di sopravvivere, basata su una pensione rispettabile che avevo versato in 35 anni. Non trovo alternative a una conclusione dignitosa prima di finire a rovistare tra la spazzatura per vivere”.

Assistente sociale e amante del padre....

Assistente sociale decide su affido figlio: favorisce l'amante. Insospettita dall'ennesimo atteggiamento negativo nei propri confronti

Questa l'accusa mossa dall'ex moglie che ha fatto pedinare il coniuge per provare la liaison con l'operatrice. Aperta indagine della Procura per verificare se si è trattato di 'abuso d'ufficio'“                 

A denunciarlo è l'ex moglie, che per avvalorare la sua tesi e reperire prove della liaison ha fatto pedinare l'ex coniuge da un investigatore privato. Se il j-accuse della signora dovesse essere accolto l'assistente sociale rischierebbe di essere condannata per abuso d'ufficio, un 'conflitto di interessi' tra il 'ruolo' di amante, e il lavoro di valutazione nei servizi, che non poteva essere imparziale. i servizi in un caso si dimostrarono indisponibili ad assecondare i suoi impegni di lavoro, mentre furono ben più flessibili quando incrociarono il calendario degli incontri con le partite di calcio dell'ex marito - la donna si è rivolta ad un'agenzia di Ferrara, che ai primi di marzo ha iniziato gli appostamenti. E ha documentato, corredando di foto e video, gli incontri e le effusioni della coppia, in varie situazioni. Ne è emersa una relazione stabile, di convivenza. Con il figlioletto che, nei tempi in cui stava con il padre, andava a casa dell'assistente sociale e lì passava la notte. Una situazione, sottolinea l'esposto, di palese squilibrio, con relazioni che quindi non possono essere considerate attendibili.“

Per far luce sulla vicenda, il procuratore aggiunto Valter Giovannini ha aperto un'inchiesta contro ignoti, contestando il reato di falso ideologico. Saranno oggetto di verifiche, cioé, le relazioni che l'assistente sociale periodicamente inviava al giudice Cinzia Gamberini del tribunale civile. Sulla separazione, piuttosto tumultuosa e con in ballo, tra l'altro, una querela per una gomitata che avrebbe rotto il setto nasale alla donna durante una lite, è in corso una causa. Ed era stato il giudice ad aver delegato ai servizi il compito di monitorare il caso, scegliendo le forme della tutela del minore. Cioé i tempi e i modi nei quali il bambino deve stare con uno o l'altro dei genitori. Sempre al giudice sarà recapitata anche copia dell'esposto, presentato attraverso l'avvocato Matteo Murgo, dove si ricostruisce tutta la storia, per accertare la verità di quanto riferito dai servizi.

martedì 3 aprile 2012

Federcontribuenti e Valore Donna a sostegno delle famiglie coinvolte al San Filippo Neri

Quanto accaduto al San Filippo Neri, il guasto all'impianto di crioconservazione  che ha provocato la ''morte''  di 94 embrioni, non resterà impunito. L'ufficio legale della Federcontribuenti parla di reati contestabili, all'azienda che si occupava della manutenzione,   riconducibili sia al codice penale sia al codice civile. Dietro questo incidente storie drammatiche, speranze infrante, sofferenza umana. Ad assistere le vittime, oltre alla Federcontribuenti, anche l'associazione 'Valore Donna' la quale si costituirà parte civile nei giudizi che verranno promossi in tutte le sedi, civili e penali, nonche azioni collettive volte al risarcimento dei danni. "Vogliamo dare un conforto a quelle coppie che si erano rivolte al centro di procreazione assistita del San Filippo Neri nel tentativo di ottenere un figlio –si afferma in una nota congiunta del presidente dell'associazione Valentina Pappacena - nell'attesa di conoscere gli esiti delle indagini avviate da piu' parti, offriamo la nostra assistenza a chi volesse avviare le pratiche per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti. Al tempo stesso non possiamo non porci una serie di interrogativi su quanto avvenuto al San Filippo Neri. Governo e Regione Lazio hanno avuto gravi responsabilità sulla vicenda. Ci chiediamo, perche' non sono stati immediatamente inviati gli ispettori del ministero? Perche' non sono stati inviati i Nas? Perche' non e' stato avvisato il registro della Pma presso l'Istituto Superiore della Sanita', ad oggi l'unico titolato dalla legge 40 a raccogliere i dati dai centri di fecondazione assistita invece che il Cnt, che ancora non ha alcun registro e che aspetta l'entrata in vigore dell'atto del Governo 444? A che titolo e norma di legge si presenta il Cnt? E perche' la Regione Lazio non ha mai effettuato controlli nei centri di fecondazione? Per chi volesse, potrà rivolgersi alla sede della Federcontribuenti in via Fabio Massimo 45.